Elezioni Amministrative 2026: Istruzioni presentazione liste e modulistica

Dettagli della notizia

Le presenti istruzioni si propongono di fornire ai competenti organi un’opportuna guida nel compimento delle operazioni relative alla presentazione e all’ammissione delle candidature per l’elezione del sindaco e del consiglio comunale

Data:

26 Marzo 2026

Tempo di lettura:

Descrizione

Al fine di fornire una linea guida di riferimento nel compimento delle operazioni relative alla presentazione delle candidature per la elezione alla carica di Sindaco e di Consigliere Comunale per l’anno 2026 (voto del 24 e 25 maggio 2026), vengono pubblicate le istruzioni contenute nella pubblicazione ministeriale n. 1 del Ministero dell’Interno in occasione dell’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale, raccomandando particolare attenzione ai capitoli:

  • Istruzioni per la preparazione delle candidature 
  • Istruzioni per la presentazione delle candidature

Si raccomanda di seguire attentamente le indicazioni contenute nel documento suddetto e ad utilizzare gli allegati in esso contenuti, con invito a monitorare eventuali successivi aggiornamenti in caso di ulteriori istruzioni emanate dal Ministero dell’Interno.


LE CANDIDATURE DEVONO ESSERE PRESENTATE DALLE ORE 8:00 DEL 24 APRILE ALLE ORE 12.00 DEL 25 APRILE 2026

In tutti i comuni, per presentare le candidature, è necessaria la pre­sentazione dei seguenti documenti, che sono di seguito indicati:

  • Candidatura alla carica di Sindaco e lista dei candidati alla carica di Consigliere comunale
  • Dichiarazione di presentazione della lista dei candidati
  • Certificati nei quali si attesta che i presentatori della lista sono iscritti nelle liste elettorali del comune in cui si svolgono le elezioni;
  • Dichiarazioni autenticate di accettazione della candidatura per la ca­rica di sindaco e per la candidatura alla carica di consigliere comu­nale contenenti la dichiarazione sostitutiva di ogni candidato sindaco e consigliere attestante l’insussistenza delle condizioni di incandidabilità:
  • Certificati attestanti che i candidati sono iscritti nelle liste elettorali di un comune della Repubblica
  • Modello del contrassegno di lista

ATTENZIONE:

La dichiarazione di presentazione delle liste di candidati al Consiglio comunale e delle collegate candidature alla carica di Sindaco deve essere sottoscritta da un determinato numero di elettori (art. 3, legge n. 81/1993), a seconda della fascia della popolazione. I sottoscrittori debbono essere elettori iscritti nelle liste del comune e la loro firma deve essere apposta su appositi moduli recanti il contrassegno della lista, il nome, cognome, data e luogo di nascita di tutti i candidati, il nome, cognome, data e luogo di nascita dei sottoscrittori stessi. Le firme dei sottoscrittori sono autenticate a termini dell’articolo 21 del D.P.R. n. 445/2000. Ciascun elettore non può sottoscrivere più di una dichiarazione di presentazione di lista.


Tabella 1 - Numero elettori che possono sottoscrivere la dichiarazione di presentazione di una lista di candidati

Numero sottoscrittori
Fascia di popolazione dei comuni Da un minimo di Ad un massimo di
Comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti ---- -----
Comuni da 1.000 a 2.000 abitanti 25 50
Comuni da 2.001 a 5.000 abitanti 30 60
Comuni da 5.001 a 10.000 abitanti 60 120
Comuni da 10.001 a 20.000 abitanti 100 200
Comuni da 20.001 a 40.000 abitanti 175 350
Comuni da 40.001 a 100.000 abitanti 200 400
Comuni da 100.001 a 500.000 abitanti 350 700
Comuni da 500.001 a 1.00.000 abitanti 500 1.000
Comuni con oltre un milione di abitanti 1.000 1.500

Tabella 2 - Composizione delle liste - Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti

Numero minimo e massimo di candidati in lista in relazione alla fascia demografica del comune

Numero di candidati in lista
Fascia di popolazione dei comuni Da un minimo di Ad un massimo di
Comuni fino a 3.000 abitanti 7 10
Comuni da 3.001 a 10.000 abitanti 9 12
Comuni da 10.001 a 15.000 abitanti 30 60

DETERMINAZIONE DELLA PROPORZIONE DELLE RAPPRESENTANZE DI GENERE NELLA FORMAZIONE DELLE LISTE DEI CANDIDATI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE

ATTENZIONE: SI INFORMA CHE NEI COMUNI CON POPOLAZIONE COMPRESA TRA I 5.000 E I 15.000 ABITANTI, le liste di candidati devono es­sere formate in modo tale che ciascun genere non sia rap­presentato in misura inferiore ad un terzo né superiore ai due terzi dei candidati.

 

Allegati

Ultimo aggiornamento: 15/04/2026, 11:35

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