Si definisce “caregiver familiare” la persona che assiste (familiare assistente) e si prende cura del coniuge, dell'altra parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, di un familiare o di un affine entro il secondo grado, ovvero, nei soli casi indicati dall'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di un familiare entro il terzo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative, non sia autosufficiente e in grado di prendersi cura di sé, sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza globale e continua di lunga durata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o sia titolare di indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18.
L’Ambito territoriale di Serra San Bruno si riserva la facoltà di verificare, il qualsiasi momento, il possesso dei requisiti dichiarati ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 e di effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità delle autocertificazioni prodotte nel rispetto della normativa in materia.
Nel caso di dichiarazioni false o mendaci, ai sensi dell’art. 74 del D.P.R. 445/2000, il contributo sarà revocato e dovranno essere restituite le somme eventualmente già percepite oltre agli interessi legali.
E’ facoltà dell’Ambito territoriale di Serra San Bruno, inoltre, esperire dei controlli in loco anche senza preavviso sulla corretta attuazione del progetto.
La Regione Calabria potrà effettuare in qualsiasi momento controlli, anche attraverso ispezioni e sopralluoghi, finalizzati ad accertare la regolarità delle iniziative finanziate, nonché la loro conformità alle finalità per le quali le iniziative stesse sono state avanzate.