La Programmazione dei sostegni è l'esposizione gerarchica, ordinata, particolareggiata e articolata necessaria alla persona disabile e al suo ambiente, per il raggiungimento dei diversi obiettivi definite nel Progetto di Vita. L'articolo 14 della legge n. 328/2000 pone al Comune (nella forma associata al Comune capo Ambito) l'obbligo di predisporre, su richiesta dell'interessato o di chi ne cura gli interessi, il “Progetto di Vita Individualizzato” d'intesa con le Aziende Sanitarie del territorio di Tale piano dovrà essere definito in modo da garantire una valutazione degli esiti basata sulle evidenze. Per questa ragione il principio della operalizzazione degli obiettivi dovrà stare necessariamente alla base del sistema di formulazione del programma di intervento. ll Progetto di Vita individualizzato dovrà innanzitutto specificare la strutturazione dettagliata di tutti i sostegni della persona con disabilità, e successivamente dovrà essere definito in termini di tipologia, frequenza, e durata di tali ausili che devono essere erogati alla persona disabile, specificando qualitativamente e quantitativamente le modalità di erogazione dei sostegni (esempio chi, come, dove e quando).
ll “Progetto di vita” dovrà considerarsi a tutti gli effetti anche un vero e proprio atto amministrativo predisposto a seguito di una istanza da parte del cittadino con disabilità o di chi ne cura gli interessi, e quindi assoggettato alla legge n. 240/1990 sugli atti amministrativi.
Una volta presentata l'istanza, bisogna necessariamente avere sempre cura di trattenere una copia riportante il numero di protocollo di acquisizione della stessa o in caso di invio di raccomandata o PEC, avere cura di conservare una copia degli atti che sono stati inviati con relativa ricevuta.
L'istanza viene presentata al Comune di residenza e all'Ambito territoriale sociale, di cui all'articolo 8 della legge dell'8 novembre 2000, n. 328, ove ricade il Comune di residenza, della persona con disabilità, quale titolare del suddetto procedimento.
ll procedimento amministrativo trae impulso con la presentazione dell'istanza, a cui deve seguire nei successivi 20 giorni l'invio della c.d. “comunicazione di avvio del procedimento” da inviare al richiedente ed all'ASP territorialmente competente, con l'indicazione del responsabile del procedimento, del termine di conclusione dello stesso, il nominativo del Case Manager, nonché ogni altro elemento essenziale previsto dalla L.241/90. ln tale percorso, gli Enti interessati dovranno, infatti, garantire il diritto alla partecipazione all'intero processo valutativo sia della persona con disabilità e di chi ne cura gli interessi, nonché della famiglia, riconoscendo il diritto ad avere il supporto in tale percorso da professionisti di propria fiducia. Nella stessa comunicazione dovrà essere indicato dove poter depositare memorie e documenti (ivi compresa l'eventuale bozza di progetto) e dove, invece, consultare quelli già in possesso della Pubblica Amministrazione. ll progetto, infatti, dovrà essere inteso non “per” la persona o “sulla” persona ma della persona e pertanto, in tutte le fasi valutative, va sempre tenuto in grandissimo conto, da chiunque intervenga a vario titolo nel percorso valutativo, quanto richiesto, espresso o documentato da parte della persona o da chi ne cura gli interessi.
Per ogni fase valutativa va redatto un verbale, contenente con chiarezza i passaggi più salienti, nel quale sia motivato, da parte dei componenti delle equipe multidisciplinare, in modo adeguatamente argomentato, l'eventuale mancato recepimento di quanto richiesto. È fatta salva la facoltà dell'interessato, di sottoporre in fase valutativa all'Equipe, una proposta di progetto non vincolante.