AGGIORNAMENTO DELL’ALBO UNICO DELLE PERSONE IDONEE ALL’UFFICIO DI SCRUTATORE DI SEGGIO ELETTORALE
IL SINDACO
Visto l’art.1, della legge n.95 dell’8.3.1989, come da ultimo sostituito dall’art. 9, comma 1 della legge 30.4.1999 n.120 che testualmente recita:
1. In ogni Comune della Repubblica è tenuto un unico albo delle persone idonee all’ufficio di scrutatore di seggio elettorale comprendente i nominativi degli elettori che presentano apposita domanda secondo i termini e le modalità indicate dagli articoli seguenti;
2. L’inclusione nell’albo di cui al comma I° e subordinata al possesso dei seguenti requisiti:
· essere elettore del Comune;
· avere assolto gli obblighi scolastici.
RENDE NOTO
Tutti gli elettori e le elettrici del Comune che desiderano essere iscritti nell’albo delle persone idonee all’Ufficio di Scrutatore di seggio elettorale dovranno presentare domanda al sottoscritto Sindaco entro il mese di novembre c.a.;
L’iscrizione nel predetto albo è subordinata al possesso, almeno, del titolo di studio della scuola dell’obbligo.
Sono iscritti e quindi non devono presentare nuova istanza coloro che già fanno parte dell’albo.
Ai sensi di quanto disposto dagli artt. 38 del D.P.R. 30.3.1957 n. 361 e 23 del D.P.R. 16.5.1960 n. 570 e successive modificazioni, sono esclusi dalle funzioni di scrutatore di ufficio elettorale di sezione:
a) i dipendenti dei Ministeri dell’interno, Poste e telecomunicazioni, trasporti;
b) gli appartenenti al forze armate in servizio;
c) i medici provinciali, gli ufficiali sanitari ed i medici condotti;
d) i segretari comunali ed i dipendenti dei Comuni normalmente addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali;
e) i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.
Per ogni ulteriore informazione, rivolgersi all’Ufficio Elettorale Comunale.