ALBO SCRUTATORI DI SEGGIO ELETTORALE

AGGIORNAMENTO DELL’ALBO UNICO DELLE PERSONE IDONEE ALL’UFFICIO DI SCRUTATORE DI SEGGIO ELETTORALE

IL SINDACO

Visto l’art.1, della legge n.95 dell’8.3.1989, come da ultimo sostituito dall’art. 9, comma 1 della legge 30.4.1999 n.120 che testualmente recita:
1. In ogni Comune della Repubblica è tenuto un unico albo delle persone idonee all’ufficio di scrutatore di seggio elettorale comprendente i nominativi degli elettori che presentano apposita domanda secondo i termini e le modalità indicate dagli articoli seguenti;
2. L’inclusione nell’albo di cui al comma I° e subordinata al possesso dei seguenti requisiti:
· essere elettore del Comune;
· avere assolto gli obblighi scolastici.

RENDE NOTO

Tutti gli elettori e le elettrici del Comune che desiderano essere iscritti nell’albo delle persone idonee all’Ufficio di Scrutatore di seggio elettorale dovranno presentare domanda al sottoscritto Sindaco entro il mese di novembre c.a.;
L’iscrizione nel predetto albo è subordinata al possesso, almeno, del titolo di studio della scuola dell’obbligo.
Sono iscritti e quindi non devono presentare nuova istanza coloro che già fanno parte dell’albo.
Ai sensi di quanto disposto dagli artt. 38 del D.P.R. 30.3.1957 n. 361 e 23 del D.P.R. 16.5.1960 n. 570 e successive modificazioni, sono esclusi dalle funzioni di scrutatore di ufficio elettorale di sezione:
a) i dipendenti dei Ministeri dell’interno, Poste e telecomunicazioni, trasporti;
b) gli appartenenti al forze armate in servizio;
c) i medici provinciali, gli ufficiali sanitari ed i medici condotti;
d) i segretari comunali ed i dipendenti dei Comuni normalmente addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali;
e) i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.

Per ogni ulteriore informazione, rivolgersi all’Ufficio Elettorale Comunale.